Con il Decreto Legge 144 del 23 settembre 2022 “Decreto Aiuti-ter” in vigore dal 24 settembre 2022 il Governo ha approvato l’erogazione di un bonus di 150 Euromisura una tantum che verrà erogata nel mese di novembre 2022 in busta paga o tramite l’Inps. Si tratta di un contributo sociale per le famiglie destinato a lavoratori, pensionati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori autonomi. L’indennità non è cedibile, ne’ sequestrabile, ne’ pignorabile e non costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

A CHI SPETTA IL BONUS 150 EURO E COME VIENE EROGATO

I requisiti per il diritto al bonus e le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari; per alcuni di essi la norma prevede che “le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite dall’Inps e da Sport e Salute SpA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”. Si riassumono di seguito gli elementi principali della misura, noti alla data odierna, e contenuti negli articoli 18, 19, 20, 21 del Decreto Legge 144/2022, evidenziando che alcuni di essi potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.

INDENNITÀ AI LAVORATORI DIPENDENTI CON SOSTITUTO D’IMPOSTA

La norma dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 150 euro che verrà erogata al lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di novembre 2022 (fatta eccezione per i lavoratori domestici per i quali l’indennità è riconosciuta dall’INPS). 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1538 euro.

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.

Il lavoratore dovrà dichiarare al proprio sostituto di non aver percepito trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non aver percepito il reddito di cittadinanza.

INDENNITÀ EROGATA TRAMITE L’INPS AI PENSIONATI E AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI 

  • Pensionati

Per i residenti in Italia titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.

L’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS sulla base dei dati di cui dispone al momento del pagamento; l’Istituto effettuerà successivamente ulteriori verifiche accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria di altra amministrazione pubblica.

 

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